Decreto Fiscale D.L. 193/2016: Principali Novità

Principali Novità introdotte dal Decreto Fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2017

  • EQUITALIA: Dal 1° luglio 2017 è disposto lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) ed istituita l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • ADEMPIMENTI ELIMINATI: dal 1° gennaio 2017 sono eliminati lo spesometro annuale, la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing,  la comunicazione delle operazioni black list, il modello Intrastat acquisti.
  • DICHIARAZIONE ANNUALE IVA:  il legislatore interviene nuovamente sull’argomento disponendo che la dichiarazione IVA deve essere presentata in forma autonoma; per il periodo d’imposta 2016 nel mese di febbraio 2017; a decorrere dall’anno 2017 tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
    La Comunicazione Annuale dati Iva era già stata abolita.
  • INTRODOTTI DUE NUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI:
    • Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute con scadenze 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio (per il 2017 la comunicazione sarà semestrale 25 luglio 2017 e 25 gennaio 2018);
    • Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA con scadenze, già dal 2017, 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio;
    • A favore dei soggetti in attività nel 2017, con un volume d’affari non superiore a euro 50.000, è riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.
      Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.
      Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.
  • REGIME PREMIALE D.LGS. 127/2015. Trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi:  termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno.
  • DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE. Possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) entro il termine per l’accertamento fiscale. Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni ridotte.
  • ROTTAMAZIONE DEI RUOLI. Tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare della “rottamazione dei ruoli”, versando le somme a debito senza sanzioni ed interessi esposti in cartella (domanda entro il 31.03.2017). Si potrà versare le somme a debito in un’unica rata o con una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione. La definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) così come prevista per i ruoli è estesa alle entrate regionali e degli enti locali.
  • VOLUNTARY DISCLOSURE. Riaperti i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.
  • STUDI DI SETTORE. Sono aboliti gli studi di settore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.
  • PRESUNZIONE LEGALE. Eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Reddito di impresa: stabilito un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti  (superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili).
  • SPESE DI VIAGGIO PROFESSIONISTI. Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto.
  • NOTIFICA PEC. Notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a decorrere dal 1 luglio 2017.
  • CERTIFICAZIONE UNICA. Posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta.
  • SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI. Sono sospesi i termini, dal 1° agosto al 4 settembre:
    • per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore  aggiunto.
    • per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
    • Consentita la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
  • TAX DAY. Dal 1 gennaio 2017 viene posticipato:
    • dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP.
    • dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento il termine per i versamenti IRES e IRAP.
    • anche il termine per il versamento della prima/unica rata del saldo IVA passa dal giorno 16 al giorno 30 giugno.
  • COMUNICAZIONE SAN MARINO. Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino.
  • CEDOLARE SECCA. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente (effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca ). Il contribuente verrà comunque sanzionato. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale e’ stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e’ presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
  • OPZIONI TUIR. Le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato (regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale e mondiale e della tonnage tax). 
    Ai sensi del comma 30, le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  • F24 TELEMATICO. Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro senza compensazione effettuati da privati.
  • RIMBORSI IVA SENZA GARANZIA. Innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
  • PARTITE IVA. Cessazione d’ ufficio partite iva. Chiusura d’ufficio, senza sanzioni, delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali.
  • CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI. Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, possono completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:  comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte. A condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80 per cento delle dichiarazioni. In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.
  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. Posticipata al 23 luglio di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare direttamente la dichiarazione precompilata.
  • MINIMI. Cessioni all’esportazione ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con decreto del MEF. Ciò senza rappresentare una causa ostativa.

Per maggiori dettagli, si invitano i lettori a consultare il testo di legge.
Decreto Fiscale 193/2016

 

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