VIES IMMEDIATO

L’art. 22 del DLgs. n. 175/2014 (Semplificazioni Fiscali), nel modificare l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, consente agli operatori interessati ad operare in ambito intracomunitario di essere immediatamente iscritti nella banca dati, in modo da poter applicare il regime impositivo basato sul principio di tassazione nel Paese di destinazione del bene o del servizio senza dover più attendere il decorso del termine di 30 giorni (silenzio-assenso).

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2014, n. 159941 definisce le modalità operative per l’iscrizione nell’archivio VIES.

In base alla nuova disciplina, l’iscrizione nell’archivio VIES si ottiene già al momento in cui il soggetto passivo esprime l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie:

  • in sede di dichiarazione di inizio attività;
  • nel momento in cui l’opzione è manifestata.

Il controllo dell’Amministrazione finanziaria, da anticipato, diventa posticipato. Gli Uffici verificheranno, infatti, che i dati forniti siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, procederanno alla cessazione della partita IVA e alla cancellazione dalla banca dati.

L’esclusione della partita IVA dalla banca dati sarà disposta d’ufficio, previa comunicazione al soggetto passivo, qualora il medesimo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nell’archivio.

 

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