Tutti i soggetti passivi IVA, che liquidano l’imposta su base mensile o trimestrale, sono tenuti, entro il 27 dicembre di ciascun anno, al versamento dell’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.
Calcolo dell’ Acconto IVA
Per determinare la base di calcolo dell’acconto IVA, il contribuente può scegliere uno dei tre metodi previsti dalla Legge 405/1990. Non sono obbligati al versamento i contribuenti per i quali risulta un acconto di ammontare inferiore a 103,29 euro.
- Metodo Storico – Sulla base del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nell’anno precedente, con riferimento all’ultimo mese o trimestre. L’importo dell’acconto ammonta, in questo caso, all’88% della base di calcolo così determinata, a seconda della periodicità della liquidazione Iva:
- Mensili: risultato della liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente;
- Trimestrali: risultato della liquidazione del quarto trimestre dell’anno precedente;
- Trimestrali per opzione: risultato della dichiarazione Iva relativa all’anno precedente, al netto
degli interessi dovuti in dichiarazione.
NB: al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
- Metodo Previsionale – Sulla base di una stima delle operazioni che si intende effettuare sino al 31 dicembre.
L’importo dell’acconto ammonta, in questo caso, all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare, determinata differentemente a seconda della periodicità della liquidazione Iva:- Mensili: risultato della liquidazione del mese di dicembre presunta;
- Trimestrali: risultato della liquidazione del quarto trimestre presunta;
- Trimestrali per opzione: risultato della dichiarazione Iva presunta.
NB: Al netto dell’eccedenza detraibile del periodo precedente.
Prestare attenzione al fatto che le fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’IVA di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate entro e non oltre il 31 dicembre.
Nel caso in cui l’importo versato in acconto non dovesse essere almeno pari all’88% dell’IVA dovuta, il contribuente sarà esposto alle sanzioni per insufficiente versamento, salva la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
- Metodo Analitico – Si basa sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre.
L’importo dell’acconto ammonta, in questo caso, al 100% dell’IVA risultante dalla liquidazione straordinaria, che tiene conto delle fatture attive annotate nel registro delle fatture emesse, delle operazioni effettuate ma non ancora fatturate e delle fatture passive annotate nel registro degli acquisti.
Per quanto concerne la determinazione dell’IVA da detrarre nella liquidazione al 20 dicembre, si dovrà tener conto delle sole fatture ricevute/visualizzate entro tale data.