E-Commerce su Vinted

VINTED

Vinted è una delle tante piattaforme online che consentono di vendere e acquistare abbigliamento di seconda mano.
Se vendi prodotti online in modo regolare e con intento di guadagno, allora sei considerato un commerciante.
La tua attività sarà considerata imprenditoriale e sarai tenuto ad aprire la partita IVA e ad iscriverti alla Camera di Commercio e all’ INPS Gestione Commercianti.
Sarà, inoltre, necessario provvedere alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del comune.
La direttiva europea DAC7 (UE 2021/514), entrata in vigore nel 2023, impone alle piattaforme digitali di raccogliere e comunicare all’ Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano determinate soglie.

Parliamo quindi di tutti i venditori su piattaforme online come Vinted, eBay, Amazon, ecc..
L’ obbligo di segnalazione solo per chi supera 30 vendite o 2.000€ di incasso annuo. 
Pertanto, se vendi regolarmente su queste piattaforme online e superi le soglie previste dalla DAC7, potresti dover regolarizzare la tua posizione fiscale.

Requisiti (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?

Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)¹ ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell’attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

¹ Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).
 

Non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

  • provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs 159/2011);
  • condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Non richiesti.

Il codice ATECO consigliato è il seguente:

CODICE ATECO 47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Potresti adottare per questa attività il Regime Fiscale Forfettario beneficiando del 15% di imposta sostitutiva, e nel caso di una “Nuova” Attività pagare addirittura solo il 5% di imposta sul tuo reddito forfettario.

Il Regime Forfettario può essere adottato solo in presenza di determinati requisiti e senza ricadere in nessuna delle cause ostative (*).

(*) Circolare 9/E/2019 e Risposta 48/2020.

coefficiente di redditivita' in REGIME FORFETTARIO

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet
1 %

La fase di apertura di un’ attività è molto delicata e, pertanto, Ti consiglio di affidarti sempre ad un Professionista, per non lasciare nulla al caso e non incorrere in errori.

Sarà necessario, in fase di apertura, provvedere a tutti gli adempimenti richiesti nei confronti del Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, Comune.
L’ INPS Gestione Commercianti prevede una contribuzione del 25,48% (dati 2024) con un minimale (fisso) pari a circa 4.500 Euro annui.

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