La Legge 208/2015 preclude l’ accesso al regime forfettario a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Tale limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente.
La Circolare 10/E 2016 ha chiarito che la causa di esclusione dal regime forfettario opera anche quando il rapporto di lavoro è cessato se il contribuente ha comunque percepito, nello stesso periodo d’imposta, un reddito di pensione.
Pertanto, un soggetto che nel 2015 ha percepito un reddito da dipendente per un ammontare pari a 35.000 euro, il cui rapporto contrattuale però è terminato prima della chiusura dell’anno, può accedere al forfettario nel 2016.
Ma il requisito quantitativo deve comunque essere soddisfatto se, nell’anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto ha percepito un reddito di pensione, indipendentemente dal relativo ammontare.
Pertanto, un contribuente non potrebbe accedere al forfettario nel 2016 se nel 2015 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 24.000 euro e una pensione di 7.000 euro.
La soglia dei 30.000 euro rileva anche quando nell’ anno della cessazione del rapporto di lavoro dipendente il soggetto ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre.
Ciò, a detta dell’Agenzia, in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico.