Spettacolo: Certificato di Agibilità

certificato di agibilità

Per poter scritturare dei lavoratori dello spettacolo è necessario essere in possesso di un’ apposita certificazione, detta agibilità, rilasciata dalla gestione Inps ex-Enpals.
Chi è obbligato a richiederla?

Normativa Agibilità

Per impiegare lavoratori artistici (art. 3 D.L.C.P.S. n. 708/1947, categorie da 1 a 14), le imprese devono prima ottenere un certificato di agibilità rilasciato dall’INPS (circ. Enpals 21/2002 e 17/2007).

Si tratta del documento che autorizza a far agire nei locali di proprietà (o sui quali l’impresa/ente/altro soggetto interessato abbia un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo pena una sanzione amministrativa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata pari a 129 euro ( L. 296/2009).

L’ obbligo sussiste per imprese ed enti che occupano soggetti che svolgono un’ attività tecnico-artistica nell’ ambito dello spettacolo, quali imprese dell’ esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive, ecc.

L’ obbligo sorge quando si impiega un lavoratore autonomo dello spettacolo:

  • con contratto di prestazione d’ opera di durata superiore a 30 giorni;
  • contrattualizzato per specifici eventi, di durata limitata nell’ arco di tempo della complessiva programmazione dell’ impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi;
  • in alternativa, se svolge una prestazione nei locali di proprietà o di cui abbia un diritto personale di godimento l’ impresa committente.

Chi deve richiedere l’ Agibilità

Il certificato di agibilità deve essere richiesto dal datore di lavoro-committente.

Se l’ ente/impresa non ha scritturato direttamente i lavoratori, ma ha stipulato un contratto con una società (es. cooperative di produzione e lavoro) non deve richiedere l’ agibilità.

Deve però accertarsi che la controparte sia munita del certificato di agibilità.

Cerimonie Private

Per spettacoli svolti in locali pubblici in occasione di battesimi, matrimoni, ecc. il certificato di agibilità e il pagamento dei contributi previdenziali ricade su:

  • gestore del locale quando gli artisti sono assunti o scritturati direttamente da lui;
  • formazione ingaggiata, se si è, ad esempio, scritturato un complesso o una band;
  • sui privati che organizzano l’evento, se sono questi ad ingaggiare gli artisti.
    E’ onere del gestore dei locali verificare che essi siano in possesso del certificato di agibilità.

Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

La legge 350/2003 stabilisce che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali:

  • devono richiedere in proprio il certificato di agibilità;
  • devono provvedere direttamente al versamento dei contributi (circolare Enpals 17/2004).

È tuttavia il committente ad essere sanzionato per la mancata custodia o il mancato possesso del certificato di agibilità.

Gli obblighi connessi all’ agibilità e al versamento della contribuzione gravano su tutti i lavoratori interessati, qualora i lavoratori autonomi esercitino attività musicali congiuntamente con altri lavoratori della stessa categoria (gravano sul complesso o gruppo musicale, nel caso in cui si tratti di complessi o gruppi musicali legalmente costituiti).
Dal 2015 ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali viene attribuito un codice statistico contributivo specifico per l’ assolvimento degli adempimenti previdenziali con il flusso Uniemens.

Richiesta del Certificato

Il datore di lavoro interessato deve chiedere all’ Inps il certificato di agibilità in via telematica entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro (prima dello svolgimento della prestazione lavorativa).

Se il richiedente non è ancora iscritto all’ Inps, per ottenere l’ agibilità deve chiedere l’ apertura di una matricola aziendale, anche prima di aver assunto dei dipendenti.

Alle imprese di nuova costituzione alla prima agibilità viene richiesto il versamento di un deposito cauzionale (10% del carico contributivo stimato per un periodo di 3 mesi) o in alternativa una fidejussione bancaria/assicurativa.
All’ atto della richiesta viene controllata la regolarità degli adempimenti contributivi dell’ impresa.

Esoneri

Le imprese/enti/soggetti, che occupano, assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle elencate categorie dello spettacolo, non sono tenuti a chiedere il certificato di agibilità:

  • in caso di lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbia un diritto personale di godimento;
  • se effettua in relazione a tali lavoratori regolari versamenti contributivi presso l’Inps.

Non è, inoltre, richiesto per lo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali, svolte essenzialmente allo scopo di divertimento o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura qualora l’esibizione avvenga in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario.
Non sono considerati compensi i contributi erogati dagli enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, né le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro.

Se sono previsti ricavi l’ agibilità non è richiesta, in relazione a dilettanti e amatori, se quanto percepito è interamente destinato alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo.
Se risultano coinvolti lavoratori dello spettacolo per i quali l’ agibilità è obbligatoria e gli stessi non percepiscono alcun compenso per le prestazioni svolte, può essere chiesto il rilascio del certificato a titolo gratuito.

Non è richiesto il certificato anche in occasione di :

  • saggi effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici;
  • manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché ADV, APS o cooperative sociali.

 

 

Spettacolo: Certificato di Agibilità
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