Spettacolo: Chiarimenti Certificato di Agibilità

lavoratori dello spettacolo

A seguito delle criticità emerse in ordine alla portata applicativa delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che hanno introdotto, dal 1° gennaio 2018, talune novità in merito all’istituto del certificato di agibilità, il legislatore è intervenuto con l’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 (entrata in vigore il 13 febbraio 2019) per chiarire,  la disciplina vigente in materia.

Decreto Semplificazioni, Chiarimenti INPS

Con il messaggio 19 aprile 2019, n. 1612 l’INPS fornisce chiarimenti in merito al certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle disposizioni introdotte dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Decreto Semplificazioni).

La norma introdotta chiarisce, sul piano formale, che le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore).

In proposito, si evidenzia come, in coerenza con l’assetto della previgente regolamentazione, l’obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente.
In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Spettacolo, Categorie Interessate

Indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell’articolo 3 D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 “Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”:

  1.  artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varieta’ ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attivita’ turistica;
  3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e di doppiaggio;
  7. direttori d’orchestre e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.

Sanzioni

Per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore.

Quando non occorre il Certificato di Agibilità

Come già peraltro previsto espressamente dalla legge di bilancio per il 2018, per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

Abrogazione Garanzie

L’Istituto ricorda inoltre che è stata abrogata la disposizione, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione.
Il legislatore ha, infatti, abrogato il comma 3 dell’articolo 10 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

 

Spettacolo: Chiarimenti Certificato di Agibilità
MODELLO 730 2023 - PRENOTA ORA IL TUO APPUNTAMENTO
MODELLO 730 2023