Superbonus 110: Sconto in Fattura e Cessione del Credito

novità fiscali

SuperBonus 110

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha innalzato al 110% l’ aliquota per la detrazione fiscale prevista per l’ esecuzione degli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico eseguiti dal 1 ° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Di particolare interesse la previsione dell’ art. 121 che consente di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo della detrazione.

Sconto e Credito

Come anticipato, l’ articolo 121 del Decreto Rilancio consente ai soggetti che sostengono le specifiche spese individuate dalla norma la facoltà di optare alternativamente per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (sconto in fattura);
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Asseverazioni e Visto di Conformità

E’ necessario essere in possesso sia delle asseverazioni che del visto di conformità per poter esercitare una delle due opzioni. In particolare, riguardo le asseverazioni:

  • Per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’ articolo 14 del DL n. 63/2013. Una copia dell’ asseverazione viene trasmessa per via telematica all’ ENEA;
  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico l’ efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017.

I professionisti incaricati devono attestare, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

E’ necessario, inoltre, che il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (è rilasciato dai dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, e dai CAF).
I dati relativi all’ opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica.

Sconto in Fattura

Il contributo sotto forma di sconto in sostanza è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Al fornitore è riconosciuto un credito d’ imposta pari alla detrazione spettante.
L’ importo dello sconto praticato non riduce l’ imponibile ai fini dell’ imposta sul valore aggiunto.

Praticamente il contribuente attraverso lo sconto gode di un beneficio immediato consistente nella riduzione dell’ importo della fattura. Il fornitore recupererà lo sconto applicato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  • E’ necessario che vi sia l’accordo del fornitore (che non è obbligato ad applicare lo sconto).
  • Il contribuente perde il 10% del vantaggio fiscale.
  • Il fornitore può applicare uno sconto parziale (il credito di imposta sarà calcolato sull’ importo dello sconto applicato). In tal caso il contribuente potrà far valere in dichiarazione la detrazione relativa alla spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
  • Nella fattura deve essere evidenziato lo sconto.

Esempio Sconto in Fattura

Spesa lavori: € 50.000 – Detrazione spettante € 55.000

Ipotesi sconto: € 50.000

  • Credito Fornitore: € 55.000

Ipotesi sconto parziale: € 20.000

  • Credito Fornitore: € 22.000
  • Detrazione Contribuente: € 33.000 (o cessione del medesimo importo ad altri).

La detrazione e la successiva trasformazione in credito di imposta richiede preventivamente l’ effettuazione del pagamento in favore della ditta esecutrice dei lavori.

Cessione del Credito

Il contribuente può optare per la cessione della detrazione spettante, sotto forma di credito d’imposta, a :

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo/impresa, società/enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Attenzione, a fronte della cessione di un credito di imposta il cessionario potrebbe riconoscere al cedente un importo inferiore. La differenza rappresenta un profitto a vantaggio del cessionario.

Il credito d’imposta può essere fruito da tali soggetti, mediante modello F24, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del contribuente (5 quote annuali di pari importo). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’ anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Per la cessione sarà necessario redigere un atto, mediante scrittura privata, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

 

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