
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno.
N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Ai sensi dell’art. 26, D.L. 8 aprile 2020, n.23, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.