
ODV E ONG – RENDICONTO ANNUALE
In luogo delle scritture contabili previste dal comma 1, lett. a), dell’art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973, detti enti possono procedere alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese, secondo le prescrizioni dell’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973.
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