STAMPA REGISTRI

BUSTA PAGA

STAMPA REGISTRI

Termine per la stampa o per la conservazione elettronica dei registri contabili (entro 3 mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi).
La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Se i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:

> ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

> entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.

L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo alle scritture contabili è disciplinato dal D.P.R. n. 642/1972 ai sensi del quale l’assolvimento dell’imposta è dovuto in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, dei libri sociali obbligatori nonché, in via residuale per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.

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Data

28 Feb 2024
Expired!

Ora

All Day