1) godere dei diritti civili;
2) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
3) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo riabilitazione;
4) non essere interdetti o inabilitati;
5) non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari.
La perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri da 1 a 5 implica la cessazione dall’incarico.