Amministratore di Condominio

L’ Amministratore di Condominio è un Professionista che si occupa della gestione amministrativa dei beni comuni del condominio.
Si tratta di una attività professionale non ordinistica regolamentata dalla Legge nr. 4/2013 che ha disciplinato le professioni non organizzate in ordini e collegi.

Requisiti

I requisiti richiesti per diventare Amministratore di Condominio sono di due tipi:
requisiti di onorabilità e requisiti professionali.
Tali requisiti sono stati fissati dalla Legge nr. 220/2012 (legge di riforma del condominio).

Requisiti di Onorabilità

1) godere dei diritti civili;
2) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
3) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo riabilitazione;
4) non essere interdetti o inabilitati;
5) non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari.

 

La perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri da 1 a 5 implica la cessazione dall’incarico.

Requisiti Professionali

– aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 – aver frequentato corsi di formazione, iniziale e periodica. 

 

I requisiti professionali non sono richiesti qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini.
Il Decreto del Ministro della Giustizia nr. 140/2013 ha dettato i criteri, le modalita’ e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali nonchè i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. 

Avvio dell' Attività

Sarà necessario aprire la Partita IVA specificando il codice ATECO dell’ attività di Amministratore di Condominio e contestualmente scegliere il Regime Fiscale da adottare.
Il codice ATECO che può essere associato a tale attività è il seguente:

CODICE ATECO 68.32.00

AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI

Potresti adottare per questa attività il Regime Fiscale Forfettario beneficiando del 15% di imposta sostitutiva, e nel caso di una “Nuova” Attività pagare addirittura solo il 5% di imposta sul tuo reddito forfettario.
Il Regime Forfettario può essere adottato solo in presenza di determinati requisiti e senza ricadere in nessuna delle cause ostative.

coefficiente di redditivita' in REGIME FORFETTARIO

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
1 %

La fase di apertura di un’ attività è molto delicata e, pertanto, Ti consiglio di affidarti sempre ad un Professionista, per non lasciare nulla al caso e non incorrere in errori.

Dovrà, inoltre, essere aperta una posizione previdenziale.
Per gli Amministratori di Condominio non esiste una Cassa Professionale ed  è, quindi, prevista l’ iscrizione alla Gestione Separata INPS.

L’ INPS GS non prevede contributi fissi (minimali).
Dovrai versare i contributi in misura percentuale sul reddito prodotto, con il sistema dei saldi e degli acconti. Per il 2023 le aliquote sono le seguenti per i Professionisti:

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,23%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

(24,00 IVS)

SEMPLIFICATO O FORFETTARIO?

Non lasciare la scelta al caso
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