La marca da bollo sulla Fattura Elettronica
Con la fattura elettronica, dal 2019, sarà impossibile dimenticarsi di apporre il bollo da 2 Euro ove necessario.
L’ Agenzia delle Entrate avrà, infatti, a disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare se la nostra fattura elettronica debba essere assoggettata all’ imposta di bollo.
Si ricorda che sulle fatture va apposta la marca da bollo di 2 Euro nei seguenti casi quando l’importo supera Euro 77,47:
- Operazioni fuori campo IVA ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/72 (per mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo);
- Operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7 e seguenti D.P.R. 633/72 (per mancanza del presupposto territoriale);
- Operazioni esenti IVA, ex articolo 10 D.P.R. 633/72;
- Operazioni escluse, ex articolo 15 D.P.R. 633/72 (anticipazioni);
- Operazioni non imponibili relativamente a: operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (ovvero verso soggetti che hanno presentato dichiarazione di intento).
Si ricorda che l’IVA e l’imposta di bollo sono tra di loro alternative, le fatture che riguardano operazioni soggette ad IVA sono esenti da imposta di bollo e sono esenti dall’ imposta di bollo anche le fatture relative ad esportazioni di merce e cessioni intracomunitarie.
Frequentemente sulle fatture cartacee si dimentica di apporre la marca da bollo in presenza sia di importi soggetti ad IVA che anticipazioni.
Ma attenzione, la Risoluzione 98E/2001 ha chiarito che quando la fattura espone somme assoggettate ad IVA ed anche somme non assoggettate (tipicamente anticipazioni), se gli importi non assoggettati ad IVA superano l’importo di euro 77,47, l’ imposta di bollo è dovuta, anche se nella medesima fattura sono presenti voci soggette ad imposta sul valore aggiunto.
Come andrà applicato il bollo sulla Fattura Elettronica
Bisognerà selezionare l’ apposito campo previsto nel tracciato telematico e procedere al versamento dell’ imposta mediante modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’ esercizio (versamento cumulativo per tutti i bolli virtuali ‘applicati’).
A differenza di quando previsto per le fatture cartacee non sarà necessario chiedere l’ autorizzazione all’ apposizione del bollo virtuale (nel caso di fatture cartacee si tratta di un’ opzione).
Pertanto, anche i soggetti minimi e forfettari che sceglieranno (non sono obbligati) di emettere fatture elettroniche potranno assolvere l’ imposta di bollo in modo virtuale.