Legge di Bilancio 2017: Le Principali Novità

Il pacchetto “Manovra Finanziaria per il 2017” si suddivide in due principali provvedimenti normativi:

  • Il Decreto Fiscale, decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, poi convertito dalla Legge 225 del 1 dicembre 2016;
  • La Legge di Bilancio per il 2017 , legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Dopo aver dedicato un apposito articolo di approfondimento al Decreto Fiscale, elenchiamo alcune delle  principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni si rinvia alla lettura della Legge di Bilancio 2017.

  • ECO BONUS:  confermata la detrazione del 65%, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires, con la proroga al 31/12/2017 per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
    Confermata anche la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia
    .
    Riguardo gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali:

    • Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
    • Per tali tipologie di detrazioni (70% e 75%) è possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa ai fornitori che hanno eseguito l’intervento o a soggetti privati.
  • SISMA BONUS: per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita’ (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita’ produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare per ciascun anno.
    La detrazione e’ ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
    Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si e’ gia’ fruito della detrazione. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.
    Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).
    Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta’ di successiva cessione del credito.
  • BONUS MOBILI : prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all’acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
  • STRUTTURE RICETTIVE: riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 l’agevolazione fiscale (credito di imposta) previsto dall’art. 10 del D.L. 83/2014 per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità di ristrutturazione
    edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili. L’agevolazione è rideterminata nella misura del 65 %.
    Si estende l’agevolazione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
  • SUPER E IPER AMMORTAMENTI: La legge di Bilancio 2017 conferma anche per il prossimo anno il super ammortamento del 140% e introduce l’iper-ammortamento del 250% per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico.
  • CREDITO DI IMPOSTA R&S: Le novità della legge di Bilancio:
    • si estende dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta;
    • si eleva dal 25 al 50 la percentuale dell’eccedenza di spesa ammissibile al beneficio;
    • si eleva da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario.
  • PRINCIPIO DI CASSA:  introduzione principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata.
  • CONDOMINI: Le nuove norme dispongono che la ritenuta del 4% è effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo predetto. Al fine di consentirne la tracciabilità, si fa obbligo ai condomìni di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
  • AGENTI DI COMMERCIO: Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
  • CANONE RAI: Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.
  • TRIBUTI LOCALI E TASI: Confermato per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e confermata, per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con apposita delibera del consiglio comunale.
  • IMPRENDITORI AGRICOLI: Esenzione da Irpef dal 2017 al 2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  • ASD: La norma, eleva a decorrere dal 1 gennaio 2017 da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (L. 398/1991).
  • SABATINI TER: Prorogata fin al 31.12.2018 la c.d. Legge Sabatini che agevola finanziamenti per l’acquisto di macchinari.
  • START UP E PMI INNOVATIVE: al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre
    che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, è previsto l’incremento della misura del beneficio al 30%, è prevista l’elevazione del limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione IRPEF portandolo da 500.000 a un milione, è previsto inoltre il prolungamento del periodo in cui deve essere mantenuto l’investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES elevandolo da due a tre anni.
  • PREMIO DI PRODUTTIVITA’: la manovra finanziaria aumenta da 50.000 a 80.000 il limite di reddito di lavoro subordinato e da 2.000 a 3.000 euro il valore annuo complessivo dei premi di risultato (4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Rimane, invece, ferma al 10 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali.
    Particolarmente innovativo è il raccordo fra la corresponsione del premio e la sostituzione, anche parziale, dello stesso con contributi alle forme pensionistiche complementari, contributi di assistenza sanitaria e con azioni, anche in eccedenza rispetto ai limiti indicati dal TUIR per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell’offerta delle azioni.
  • GESTIONE SEPARATA: dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita al 25 per cento, anziché al 29 per cento previsto per il 2017 e al 33 per cento previsto per il 2018.
  • REDDITI DA PENSIONE: Viene aumentata la detrazione IRPEF in favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni. In particolare, per tali soggetti la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a quella prevista a legislazione vigente in favore dei titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni. La nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a 8.000 euro la c.d. no tax area per il reddito in esame; sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l’assenza di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui.
  • IRI: Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017).
  • ACE: Viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l’ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento. Si estende l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  • RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI: E’ prevista una proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell’8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio
    dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del dieci per cento.
  • ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE: Prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.
  • NOTE DI CREDITO: Viene ripristinata la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.
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