Novità Decreto Sostegni, Fondo Perduto

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Decreto Sostegni

Il Decreto Legge “Sostegni” n. 41/2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è, quindi, in vigore dal 23 marzo.

Il Decreto Sostegni introduce misure di sostegno a imprese, professionisti, lavoratori autonomi e agli operatori economici coinvolti dall’ emergenza Covid.
Sono previsti, inoltre, interventi in materia di lavoro e di contrasto alla povertà nonché su salute e campagna vaccinale.

Sono stati stanziati complessivamente 32 miliardi di euro di risorse, pari allo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento.

In particolare oltre 11 miliardi di euro sono per i contributi a fondo perduto destinati ai titolari di partita IVA che svolgono attività d’ impresa, arte o professione, nonché per tutti gli enti non commerciali e del terzo settore.

E’ stato eliminato il riferimento ai codici Ateco, prevedendo un meccanismo di calcolo del contributo più equo e premiante per le piccole e medie imprese, basato sulle perdite di fatturato subite.

Nuovo Contributo a Fondo Perduto

  • Soggetti beneficiari
    • soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’ impresa, arte o professione;
    • enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all’ attività commerciale eventualmente svolta);
    • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’ articolo 32 del TUIR.
  • Requisiti
    • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
    • L’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ ammontare medio del 2019.
  • Esclusioni
    • soggetti la cui attività risulti cessata al 23/03/2021;
    • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23/03/2021;
    • enti pubblici di cui all’ articolo 74 del TUIR;
    • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’ articolo 162bis del TUIR.
  • Contributo
    • Per ottenere l’ ammontare del contributo spettante occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019:
      • 60% > Ricavi o compensi < € 100.000 ;
      • 50% > Ricavi o compensi > € 100.000  ≤ € 400.000 ;
      • 40% > Ricavi o compensi > € 400.000  ≤ € 1 milione ;
      • 30% > Ricavi o compensi > € 1 milione  ≤ € 5 milioni ;
      • 20% > Ricavi o compensi > € 5 milioni € ≤ € 10 milioni .

Coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.

Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’ importo del contributo non può essere superiore a € 150.000 ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Presentazione Istanze

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’ Agenzia delle Entrate con l’ indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’ istanza puo’ essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (art. 3, co. 3 D.P.R.  n. 322/1998) delegato al servizio del cassetto fiscale dell’ Agenzia delle Entrate.

L’ istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalita’ di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’ attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate.

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