Saldo e Stralcio 2019

saldo e stralcio 2019

Saldo e Stralcio 2019

La Legge di Bilancio 2019 prevede il cosiddetto “Saldo e Stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’ Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019.

E’ possibile definire la propria posizione debitoria, sia fiscale che contributiva, con un importo compreso tra il 16% e il 35% del debito totale al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’ Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Debiti Definibili

Rientrano nel “Saldo e Stralcio” solo i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali (e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972) e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento).

Requisiti ISEE

Le persone fisiche che hanno l’ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Potranno usufruire dell’agevolazione anche quei contribuenti che dimostrano di avere una condizioni di grave e comprovata difficoltà economica, i quali pur avendo aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle“, non hanno perfezionato i pagamenti delle somme dovute.

A prescindere dal valore dell’ISEE, possono aderire i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’ importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Accoglimento

Entro il 31 ottobre 2019, l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate.
La somma dovuta si potrà versare o in un’ unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in 5 rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1 dicembre 2019:

  • 35% entro il 30/11/2019;
  • 20% entro il 31/03/2020;
  • 15% entro il 31/07/2020;
  • 15% entro il 31/03/2021;
  • 15% entro il 31/07/2021.

Mancato Accoglimento

In assenza dei requisiti, la presentazione della richiesta di adesione al “Saldo e Stralcio” sarà considerata in automatico come domanda di accesso alla Definizione Agevolata prevista dall’art. 3 D.L. 119/2018 (rottamazione-ter).

L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione in tal caso invierà entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e Stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’ art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’ automatica inclusione nei benefici della definizione agevolata fornendo altresì l’ importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.


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