Esterometro: il Ravvedimento

Esterometro

Esterometro

Dal 1° gennaio 2019 vi è l’ obbligo di invio dell’ Esterometro.

Entro la fine del mese successivo a quello di emissione devono essere comunicati i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato (che non sono transitate dal SDI), nonché i dati delle fatture ricevute da soggetti esteri registrate nei periodi oggetto di comunicazione.
Chi è vincolato all’ invio del modello INTRA dovrà comunque includere le stesse fatture anche nell’ Esterometro.
L’ Esterometro a differenza del precedente Spesometro, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Non vanno incluse nella comunicazione dei dati delle Operazioni Transfrontaliere (Esterometro) le operazioni documentate da fattura elettronica e le operazioni munite di bolletta doganale nazionale.

Soggetti Obbligati / Esonerati

Soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica. Sono quindi esonerati coloro che rientrano nel regime di vantaggio e i forfettari.
Altresì sono esonerati i soggetti meramente identificati nel territorio dello Stato (rappresentante fiscale o caso di identificazione diretta nello Stato).

Sanzioni

Similmente allo Spesometro, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il regime sanzionatorio è pertanto identico a quello a suo tempo vigente per lo Spesometro.
L’unica differenza è che il tetto massimo dell’esterometro si riferisce ad un trimestre, ma l’invio della comunicazione ha cadenza mensile.

Ravvedimento Operoso

In caso di omissione, i dati omessi dovranno essere effettivamente trasmessi e dovrà essere versata la sanzione con ravvedimento operoso (l’ importo varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza).
Se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà.

Esterometro: il Ravvedimento