Bollo Fatture Elettroniche

Con il Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021, prende vita il meccanismo di correzione automatica delle fatture elettroniche che non espongono correttamente l’ assolvimento dell’ imposta di bollo in presenza di un’ operazione assoggettata.
A partire dal 1° gennaio 2021 divengono pertanto operative le nuove modalità per la definizione delle somme dovute ed anche i nuovi termini per il versamento.

Novità 2021

A partire dal 2021, l’ ammontare da versarsi sarà pari a quello risultante tra la somma dei bolli indicati nelle fatture elettroniche all’ atto di emissione delle stesse, sommati a quelli che l’ Agenzia delle Entrate segnalerà come dovuti a seguito del controllo automatizzato.

In area riservata Fatture e Corrispettivi l’ Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente/intermediario due prospetti:

  • Elenco A, fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’ assolvimento dell’ imposta di bollo (non modificabile);
  • Elenco B, fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’ assolvimento dell’ imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Il contribuente/intermediario dovrà verificare l’ Elenco B nei termini previsti, ed apporterà le eventuali variazioni necessarie.
In assenza di variazioni il prospetto si intenderà come accettato.

In particolare:

  1. Messa a disposizione elenchi da parte dell’ Agenzia, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare;
  2. Verifica e modifica elenchi da parte del contribuente/intermediario, entro l’ ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (eccezione secondo trimestre: modifiche entro il 10 settembre).
    Le modifiche potranno essere operate in modalità puntuale (utilizzando la funzionalità del servizio web) o in modalità massiva (download del file xml dell’Elenco B e successivo upload del medesimo file modificato).
    L’ Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti ma solo l’ ultima modifica elaborata è utilizzata dall’ Agenzia per il calcolo dell’ importo dell’ imposta di bollo da versare.
    In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento;
  3. Messa a disposizione nell’ area riservata dell’ importo da versare, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (eccezione fatture del secondo trimestre – 20 settembre);
  4. Versamento, entro l’ ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (Eccezione: II trimestre – 30 settembre).
Bollo Fatture Elettroniche
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