Cessioni IntraComunitarie Senza VIES? Si Applica l’ IVA

Cessione IntraComunitaria con Cessionario Non Iscritto al VIES

Con la risposta all’ interpello nr. 230 del 1 marzo 2023, l’ Agenzia delle Entrata torna a trattare il caso della cessione intracomunitaria di beni nei confronti di un cessionario non residente non iscritto nell’ archivio VIES (VAT Information Exchange System).

Viene chiarito che la mancata iscrizione al VIES da parte del cessionario comporta l’ applicazione dell’ IVA da parte del cedente italiano in quanto non ricorrono i requisiti per qualificare l’ operazione come vendita a distanza intracomunitaria di beni.

Requisiti della Cessione IntraComunitaria di Beni

Affinché una cessione possa essere qualificata come intracomunitaria, non imponibile, devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti previsti dall’ art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993:

  • soggettività passiva ai fini IVA del Cedente e del Cessionario;
  • onerosità dell’operazione;
  • effettiva movimentazione dei beni dall’ Italia e conseguente arrivo in altro Stato UE.

Inoltre, dal 1 dicembre 2021, il nuovo comma 2-ter dell’ articolo 41 ha previsto che le cessioni intracomunitarie in senso stretto e quelle per assimilazione (di cui, rispettivamente, alla lett. a) comma 1 e alla lett. c) comma 2 dell’ articolo 41) beneficiano del titolo di non imponibilità a condizione che: 

  • il cessionario abbia comunicato il numero di identificazione allo stesso attribuito da un altro Stato UE;
  • il cedente abbia compilato il Modello INTRA 1-bis o abbia debitamente giustificato l’ incompleta o mancata compilazione dello stesso.

Se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’ operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA e, pertanto, l’ operazione sarà assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell’ aliquota prevista per la tipologia di bene ceduto.

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