Controlli Spesometro

Controlli Spesometro, Compliance

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto a suo tempo, all’ art. 1 commi 634-637, l’ esecuzione di alcune comunicazioni da inoltrare ai contribuenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate al fine di favorire l’ assolvimento degli obblighi tributari e l’ emersione spontanea delle basi imponibili.

Il Provvedimento dell’ 8 ottobre n. 237975/2018 del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate prevede che specifici soggetti IVA conoscano i risultati del confronto tra i dati comunicati, attraverso lo spesometro, dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA.

Continua quindi l’ azione di compliance dell’ Agenzia delle Entrate che attraverso tali comunicazioni cerca di appurare l’ esatto volume d’ affari del contribuente interpellato consentendo allo stesso di fornire all’ Amministrazione finanziaria elementi ed informazioni utili a chiarire e risolvere eventualmente l’ apparente anomalia.

Comunicazioni

L’ Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello  Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’ interno dell’ area riservata del portale informatico dell’ Agenzia delle Entrate, denominata Cassetto fiscale.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’ Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.

Ravvedimento

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’ Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’ istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Non sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni, accertamento, comunicazioni di irregolarità.

Provvedimento 237975 dell’ 8 ottobre 2018

 

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