Novità E-Commerce dal 1 Luglio
Novità, in materia IVA, per chi vende online anche al di fuori dei confini nazionali, a partire dal 1 luglio.
Normalmente nelle vendite a distanza B2C (Business To Consumer) intracomunitarie si applica l’ IVA del paese del venditore fino alla soglia di protezione prevista da ciascun Stato membro (sotto tale soglia la vendita è assimilabile ad una cessione interna).
Oltre tale soglia è necessario identificarsi nello Stato estero del cliente (aprire partita iva estera), applicare l’ IVA dello Stato estero ed assolvere gli adempimenti IVA (dichiarazione, versamento).
Quindi chi vende online, per dichiarare e versare l’ imposta, dovrebbe registrarsi in ciascuno degli Stati membri interessati.
Il D. Lgs. 83/2021 recepisce la Direttiva 2017/2455/UE in materia di commercio elettronico.
Si tratta di nuove regole IVA che semplificano la vendita a distanza.
Nuova Soglia di 10.000 Euro
Viene introdotta una nuova ed unica soglia di 10.000 Euro in deroga alla territorialità IVA.
Al di sotto di questa soglia le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) e le vendite a distanza intracomunitarie di beni possono rimanere soggette all’ IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo cedente.
- Fino a 10.000 Euro sui beni ceduti si applica l’ IVA del Paese del cedente (questa deroga è facoltativa, volendo si può applicare la norma generale);
- Oltre si applica l’ IVA del Paese destinatario ma, in tal caso, è possibile applicare il nuovo regime speciale OSS (One Stop Shop).
Di fatto viene esteso l’ambito di applicazione del previgente regime MOSS (limitato ai servizi TTE) a tutti i tipi di servizi, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne facilitate da piattaforme elettroniche.
Regime OSS
Il nuovo regime, opzionale, OSS riguarda gli operatori che effettuano vendite di beni o servizi verso privati consumatori oltre la soglia di 10.000 Euro.
Consente di assolvere in modo centralizzato e digitale gli obblighi IVA.
Si applica alle vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro a consumatori finali di altro Stato membro e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’ IVA nello Stato membro di consumo.
Vantaggi:
- Registrazione ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti di altri Stati membri;
- Dichiarazione elettronica trimestrale dell’ IVA con versamento unico per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
L’ IVA andrà versata nello Stato membro di identificazione applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo, successivamente lo Stato membro di identificazione provvederà a ripartire l’importo tra i vari Stati di consumo.