Forfettari – Quote Srl, quando sono causa ostativa

Forfettari e Quote SRL

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta in maniera rilevante sul regime forfettario, prevedendo un unico requisito d’accesso legato alla soglia di ricavi/compensi pari a € 65.000 nonché rivedendo le cause di esclusione al regime.

In questo articolo analizzeremo la causa ostativa relativa la possesso di quote in una Srl.
Con la Circolare n° 9/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità in essere a partire dal 2019.

In particolare, la lettera d) del comma 57 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii prevede che non possono avvalersi del regime forfetario:

d) gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a societa’ di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni;

Quanto sopra al fine di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Verifica Temporale

La causa ostativa legata al possesso di quote di Srl va verificata rispetto all’anno precedente di accesso al regime forfettario o in quello di effettivo svolgimento dell’attività?

Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in Srl opera, assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.
Se il contribuente era già in possesso della quota di partecipazione nella Srl nel 2018 e intendeva operare nel forfettario nel 2019, lo stesso, ha potuto accedere al regime a forfait ma è tenuto a verificare la suddetta causa di esclusione nel 2019; se ricorre le suddetta causa di esclusione, sarà costretto ad abbandonare il regime forfettario dal 2020.
L’alternativa sarebbe quella di liberarsi dalla partecipazione entro il 31 dicembre 2019; in tal modo potrà continuare ad operare nel regime a forfait, salvo la presenza di ulteriori cause di esclusione.

Nell’ ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova entro la fine dell’anno, fuoriuscirà dal regime forfetario dall’anno successivo ai sensi di quanto disposto dal comma 71.

Controllo Diretto e Indiretto

Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre far riferimento all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il controllo indiretto è specificato al secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile:
“Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computanoi voti spettanti per conto di terzi”.

Nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente che applica il regime forfetario detiene una partecipazione pari al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente).

Correlazione (Riconducibilità)

La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l’attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

La Circolare 9/2019 specifica che occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.

Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Non saranno, inoltre, ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario.
Assumeranno esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Pertanto, ad esempio, la causa ostativa in esame non opererà qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

Viceversa, qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano effettuate dal contribuente in regime forfetario a una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo.

Il contribuente deve dunque mettere in atto una serie di valutazioni al fine di superare la suddetta causa di esclusione legata al possesso di quote in S.R.L. per far sì che possa continuare ad agire nel regime forfettario anche nel 2020. L’alternativa sarebbe quella di liberarsi dalla partecipazione entro il 31 dicembre 2019.

Per approfondimenti: Circolare 9E del 10 aprile 2019

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