Imprese: La Nuova Contabilità per Cassa

tenuta della contabilità

Imprese: La Nuova Contabilità per Cassa

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese in regime di contabilità semplificata, così come avviene per i professionisti, il regime della contabilità per cassa.
Il predetto regime prevede che il reddito dell’impresa si determini come differenza tra i ricavi incassati e le spese sostenute e trova applicazione dallo scorso 1 gennaio 2017.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il regime per cassa per le imprese aventi i requisiti per l’adozione della contabilità semplificata è divenuto il regime naturale.


Il nuovo regime non trova applicazione nei riguardi delle società di capitali che applicano ex lege il regime di competenza e nemmeno nei confronti delle imprese che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Per effetto delle novità previste dalla Legge 232/2016 l’opzione per la contabilità ordinaria vincola il soggetto alla sua utilizzazione per tre anni; la stessa rimane valida fino a quando non è revocata.
Si precisa che ai fini dell’opzione per i regimi contabili vale il comportamento concludente del contribuente ma la stessa va confermata nel Quadro VO del modello IVA.


Determinazione del Reddito

Secondo quanto previsto dal nuovo art. 66 del T. U.I. R. il reddito delle imprese in contabilità semplificata è dato dalla differenza tra i ricavi, gli utili, i dividendi e gli interessi percepiti nel periodo d’imposta e le spese effettivamente sostenute.
A tale importo vanno sommati algebricamente: plusvalenze, ammortamenti, sopravvenienze, perdite su crediti – determinate secondo il criterio di competenza. Nonchè autoconsumo e proventi immobiliari.

Le Rimanenze

Le variazioni delle rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito d’esercizio.
Pertanto, le rimanenze finali dell’esercizio 2016, vanno detratte dal reddito 2017 e ciò comporterà una perdita d’esercizio.
Dal momento che la perdita d’esercizio per le imprese in regime semplificato va compensata con i redditi di altra natura relativi allo stesso anno e non è consentito il riporto negli anni successivi, ciò comporta che nell’esercizio 2018 l’impresa avrà degli utili ingenti.
E questo discorso avrà delle ripercussioni soprattutto in quelle imprese che hanno un rilevante importo delle rimanenze. Ovviamente l’unico modo che consente di disapplicare il regime è quello di optare per la contabilità ordinaria.

Ai sensi della Legge n. 232/2016, al fine di evitare duplicazioni d’imposta, nell’ipotesi di passaggio da un regime di contabilità per cassa a quello per competenza e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno partecipato alla formazione del reddito in base alle regole proprie del regime applicato, non sono più rilevanti negli anni successivi.

IRAP

Il nuovo regime di cassa trova applicazione anche per determinare la base imponibile IRAP.
A riguardo, il comma 20 della Legge 232/2016, inserendo il comma 1-bis nell’ articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che per i soggetti in contabilità semplificata di cui all’articolo 66 trovano applicazione anche ai fini IRAP le stesse regole di determinazione del reddito.
Restano tuttavia confermate le fattispecie previste dal comma 1 dell’articolo 5-bis in materia di indeducibilità di alcune componenti. Inoltre, il comma 21 prevede che si applicano, se compatibili, i principi dell’irrilevanza delle rimanenze finali e le norme che regolano il passaggio di regime.

Registri

L’adozione del regime per cassa produce delle notevoli difficoltà per le piccole imprese le quali dovranno, in un certo senso tenere un registro di prima nota cassa per annotare tutti gli incassi e pagamenti.
Il Legislatore ha previsto che nella tenuta del regime di cassa il soggetto può usare una delle tre modalità:

  • Registro Incassi e Pagamenti (Conferma in Dichiarazione IVA)
  • Registri IVA Integrati
  • Registri IVA non Integrati, fatture emesse e ricevute si presumono incassate o emesse alla data di registrazione (opzione con vincolo triennale)
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