INPS Cumulo Gratuito

INPS Cumulo Gratuito

La Legge di Bilancio 2017 all’art. 1, co. 195 opera una revisione dei requisiti per l’accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi, finora previsti dall’art. 1, commi da 239 a 248, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione.

La ricongiunzione è una misura che, a titolo oneroso, permette di trasferire tutti i contributi versati in gestioni differenti, all’interno di un’unica gestione che, attraverso le proprie regole di calcolo, erogherà la pensione.
Questo sistema consente di gestire tutti i contributi versati in differenti casse come se fossero stati erogati, fin dall’inizio, alla gestione di destinazione quindi al fondo in cui vengono fatti confluire i vari flussi.

Nella totalizzazione i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

La novità rispetto a ciò che prevedevano le norme precedenti è che con la legge di Bilancio 2017, il cumulo gratuito non serve soltanto per raggiungere la pensione di vecchiaia, di inabilità o quella per i superstiti, ma anche per quella di anzianità sul lavoro, cioè per il pensionamento anticipato per chi ha pagato contributi in più gestioni differenti.

Dal 2017 novità anche per i professionisti: è possibile “cumulare” gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, al fine di conseguire una pensione “unica”.

Possono accedere al cumulo contributivo:

  • i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps;
  • i lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera);
  • i lavoratori iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti, eccetera).

L’INPS, con la Circolare n. 60 del 16 marzo 2017, ha fornito le prime istruzioni applicative.

La circolare si rivolge ai soli lavoratori iscritti presso la previdenza pubblica obbligatoria, posto che l’Istituto si riserva di diramare ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai lavoratori che hanno contributi presso le casse professionali.

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