Legge di Bilancio 2023, Criptovalute – Parte 1

Legge di Bilancio 2023, Novità per le Criptovalute

Negli ultimi anni, c’è stata una forte discussione riguardo l’ inquadramento giuridico delle criptovalute.
La necessità di regolamentare il fenomeno è cresciuta, anche, in seguito ai recenti fallimenti di alcuni progetti ritenuti “affidabili” (es. Sistema Terra/Luna, scandalo della piattaforma FTX).
Il Consiglio Europeo si è mosso già ad ottobre 2022 approvando la proposta di regolamento sui mercati delle criptovalute MiCA (markets in crypto-assets), al fine di proteggere i consumatori dai rischi connessi a tali investimenti.

Parallelamente il legislatore nazionale ha ritenuto necessario provvedere a definirne l’ inquadramento tributario.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) introduce, finalmente, nel nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) le regole sul trattamento fiscale delle criptovalute.
Come vedremo, la norma fa riferimento alle cripto-attività e quindi la materia viene intesa in senso largo e non è confinata al solo aspetto delle criptovalute.

Di seguito una sintesi sulle novità previste dal comma 126, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023.

Criptovalute – La Prassi dell’ Agenzia

In passato l’ Agenzia delle Entrate, vedasi la risoluzione 72E/2016, ha assimilato il possesso di criptovalute al possesso di  valute estere (ai sensi dell’ art. 67, comma 1, lettera c-quater del TUIR). Allineandosi in tal modo alla visione della Corte di Giustizia UE nella decisione n. C-264/14.
Le plusvalenze legate alle criptovalute sono state, quindi, considerate “redditi diversi” di natura finanziaria e, pertanto, assoggettate all’ imposta sostitutiva del  26%.
Così come per le valute estere, la tassazione si applicava solo se nel periodo d’ imposta la giacenza media (calcolata secondo il cambio vigente all’ inizio del periodo di riferimento) superava € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1-ter, TUIR).

Le cripto-attività

Nel comma 126 dell’ articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 viene introdotto il termine “cripto-attività“:

« …  per “cripto-attivita’” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga…»

Criptovalute, Plusvalenze al 26% con Soglia Ridotta

Come anticipato, già da alcuni anni, l’ Agenzia delle Entrate ritiene assoggettabili all’ imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze conseguite con le criptovalute.
Il comma 126 della Legge di Bilancio disciplina, ora, puntualmente le plusvalenze derivanti da “cripto-attività” attraverso la nuova lettera c-sexies) aggiunta all’ articolo 67, comma 1, del TUIR:

« c-sexies) … le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita’, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. …»

In pratica, rispetto al passato, ora le criptovalute:

  • Non vengono assimilate alle valute estere, e, pertanto, non verrà applicata la soglia dei 51.645,69 euro;
  • Appartengono, invece, ad una nuova specifica categoria di redditi diversi;
  • La plusvalenza rileva fiscalmente solo se pari almeno a 2.000 euro;
  • Si applica l’ imposta sostitutiva del 26%.

Il comma in esame specifica poi:

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita’ aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Questa è un’ importante conferma del  legislatore, nella risposta all’ interpello n. 788/2021 l’ Agenzia aveva sostenuto la tesi contraria.

Per i redditi degli anni passati rimangono comunque in vigore le vecchie regole,  il comma 127 conferma la vecchia interpretazione dell’ Agenzia delle Entrate per quanto verificatosi in passato.

Il Calcolo delle Plusvalenze

Il comma 126 definisce le modalità per il calcolo delle plusvalenze, aggiungendo all’ articolo 68 del TUIR il comma 9-bis.
In estrema sintesi :

  • la plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo percepito oppure il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto;
  • le plusvalenze vanno sommate algebricamente alle minusvalenze;
  • se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è integralmente riportabile in deduzione nei 4 anni successivi (a condizione che la minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata).
Legge di Bilancio 2023, Criptovalute – Parte 1
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