Mediazione. Novità.

Riscossione sospesa in automatico per novanta giorni

Dal 3 marzo prossimo entreranno in vigore le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 in materia di reclamo/mediazione. Ai sensi del novellato articolo 17- bis del D.Lgs. 546/92, la presentazione del reclamo sarà condizione di procedibilità del ricorso tributario, e non più di sua ammissibilità, e avrà come conseguenza la sospensione ex lege sia della riscossione sia del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Varranno poi le disposizioni sui termini processuali, mentre l’esito della procedura mediativa assumerà rilevanza anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

L’improcedibilità.
Iniziamo con il dire che il ricorso proposto contro gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo di valore non superiore a 20 mila euro notificati dal 3 marzo 2014 non potrà più essere dichiarato inammissibile, ma unicamente improcedibile, ove depositato direttamente in CTP. Il giudice rinvierà l’udienza di trattazione per consentire alle parti di esperire la procedura di reclamo/mediazione, sanando così il vizio in cui è incorso il contribuente che ha avuto troppa fretta nell’iscrivere a ruolo.

Riscossione ferma per 90 giorni.
Particolarmente rilevante è poi la previsione della sospensione di diritto della riscossione che opererà per un periodo di novanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione. In pratica, la riscossione rimarrà sospesa fino al momento in cui scatterà il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, vale a dire fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo. In questo modo il contribuente ha garanzia di non subire alcun pregiudizio patrimoniale per tutta la durata del procedimento amministrativo, perché l’Ufficio non potrà procedere all’affidamento del carico al concessionario della riscossione (in caso di atti esecutivi) o ne comunicherà la sospensione (in caso d’iscrizioni a ruolo). In ogni caso, l’Ufficio non procederà all’iscrizione a ruolo.
Sospensione termini processuali. Per quanto riguarda l’applicazione dei termini processuali, rileverà ai fini del computo della durata massima della procedura di mediazione. Precisamente il comma 9 dell’articolo 17 bis stabilisce: “ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”. Si dovrà pertanto tenere conto della cosiddetta sospensione feriale dei termini che opera dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Il citato comma 9 stabilisce inoltre che: “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data”. Ciò vuol dire che ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti rileva solo la fine dei novanta giorni previsti dalla procedura, non un eventuale accoglimento dell’istanza o diniego. Nella disciplina previgente, in caso di rigetto espresso del reclamo ovvero di suo accoglimento parziale, il citato termine di trenta giorni iniziava a decorrere dalla data di comunicazione di essi atti.

Se nella causa è convolta anche Equitalia, il termine per la costituzione in giudizio è sempre fissato al termine della fase del confronto con l’Ufficio. Si tratta di una precisazione fornita in occasione dell’evento Telefisco 2014.

Contributi assistenziali e previdenziali. Infine, occorre segnalare che l’esito del procedimento di mediazione rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguarda avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Per il perfezionamento della mediazione, il contribuente dovrà pagare con il modello F24 le imposte rideterminate e i contributi previdenziali ricalcolati sulla base del reddito imponibile rideterminato. Le causali-contributo da inserire nella sezione INPS del modello F24 sono le seguenti: “APMF” per la gestione artigiani, “CPMF” per la gestione commercianti e “LPMF” per la gestione separata liberi professionisti.

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