Novità sul Bonus 600 Euro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso le FAQ pubblicate sul relativo portale, si è espresso sul perimetro degli articoli 27 e 28 del decreto “Cura Italia” in virtù dei quali alcune categorie di lavoratori autonomi potranno beneficiare dell’indennità di 600,00 euro prevista per il mese di marzo.

Le FAQ, come riportato sul sito.  sono in costante aggiornamento.

Professionisti, CoCoCo

Con l’articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020, il legislatore ha inteso riservare l’indennità di cui trattasi ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Con una risposta fornita e pubblicata nelle FAQ, il MEF ha confermato che l’iscrizione alla Gestione separata è condizione necessaria per fruire della indennità non soltanto nel caso di lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma anche nel caso di professionisti con posizione IVA attiva.

Pertanto di tale trattamento non potranno beneficiarie le professioni “ordinistiche” che invece avranno accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza” secondo criteri di accesso e modalità attualmente oggetto di studio con le casse professionali.

Autonomi

Con l’articolo 28 del D.L. n. 18, è stata prevista l’erogazione dell’indennità di 600,00 euro relativa al mese di marzo per i lavoratori autonomi non pensionati titolari dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS quali artigiani, commercianti, e lavoratori autonomi agricoli iscritti all’ex Gestione SCAU in qualità di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

La possibilità di accesso al beneficio è stata sin da subito evidente per gli assicurati titolari di imprese individuali.

Il MEF cha chiarito che l’accesso al beneficio non è precluso e pertanto potrà essere invocato dai soci di società di persone e di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’ Ago.
L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha negato che l’indennità di cui all’articolo 28 possa competere ad agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco, in quanto altra forma previdenziale obbligatoria.

Domande al via dal 1° Aprile 2020

Con un comunicato apparso ieri sul sito internet, l’INPS ha reso noto che le istanze per l’ottenimento dell’indennità potranno essere presentate a partire da mercoledì 1° aprile.

Con messaggio n. 1381 del 26 marzo l’Istituto ha comunicato che sarà possibile inoltrare le domande anche soltanto con la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center.

 

 

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