Regime Forfettario 2023

Regime Forfettario 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), all’ articolo 1 comma 54, introduce ulteriori modifiche al Regime Forfettario previsto dalla Legge 190/2014:

All’ articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’ anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e’ dovuta l’ imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ».

Vediamo qual è il quadro complessivo di riferimento al 1 Gennaio 2023.

Requisiti d’ Accesso 2023

Dal 2023 possono accedere al regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’ impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’ anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per lavoro dipendente di un ammontare non superiore ad euro 20.000 lordi.
    Sono da includere nel calcolo le spese per:

    • i lavoratori dipendenti;
    • lavoro accessorio di cui all’ articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    • i collaboratori, di cui all’ articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR;
    • i lavoratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. n. 276 del 2003;
    • le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) – associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
    • le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato TUIR.

La Verifica dei Ricavi/Compensi

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito dei ricavi/compensi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione ai fini del miglioramento degli Indici Sintetici di Affidabilità;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività.

Si ricorda che i  ricavi/compensi devono essere ragguagliati ad anno. 

La determinazione dei ricavi/compensi va effettuata secondo i criteri di determinazione reddituale.
Se nell’ anno precedente si era in:

  • Contabilità semplificata -> Per cassa, effettiva o virtuale (in caso di opzione ex art. 18 co. 55 D.P.R. 600/1973);
  • Contabilità ordinaria ->  Per competenza;
  • Lavoro autonomo -> Per cassa effettiva.
    Se
     libero professionista in Regime Forfettario si includono anche i diritti d’ autore direttamente correlati (Circolare 9E/2019).

Quale Soglia per chi era nel Regime già nel 2022?

La manovra finanziaria 2023 ha innalzato il tetto di ricavi o compensi da 65000 a 85.000 euro con decorrenza 1° gennaio 2023.
Chi nel 2022 era in Regime Forfettario e ha conseguito ricavi/compensi entro 85.000 euro mantiene il regime nel 2023.

Chi nel 2022 adottava un regime diverso e ha conseguito ricavi\compensi entro gli 85.000 euro può accedere al Regime Forfettario nel 2023 (sempre che, ovviamente, rispetti tutte le condizioni previste).

Cause Ostative

Di seguito le condizioni che inibiscono l’ accesso al Regime Forfettario oppure che obbligano il contribuente a lasciare il regime a partire dall’ anno successivo.

Non possono avvalersi del regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Tuttavia, se il regime speciale IVA prevede la possibilità di optare per la determinazione dell’ imposta secondo le regole ordinarie (così come accade, ad esempio, per il regime del margine) è possibile utilizzare il regime forfettario, rinunciando al regime speciale IVA;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10 c.1 nr. 8 D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 c.1 D.L. 331/1993);
  • i contribuenti che partecipano contemporaneamente all’ esercizio dell’ attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero che che controllano direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni (vedasi Circolare n. 9E/2019);
  • le persone fisiche la cui attivita’ sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita’ dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensione) – ex art. 49 e 50 del TUIR – di ammontare superiore a 30.000 euro. Tuttavia, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Nuova Causa di Esclusione Immediata

Con l’articolo 1, comma 54, lettera b) della legge 29 dicembre 2022 n. 197 è stata introdotta una nuova causa ostativa al regime forfettario.

Tale causa ostativa prevede che:

  • il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro;
  • l’ IVA dovrà essere applicata a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Quindi:

  • chi nel 2023 non supera gli 85.000 euro di ricavi può permanere nel regime nel 2024;
  • fuoriesce nel 2024 chi supera nel 2023 gli 85.000 euro ma non va oltre i 100.000 euro;
  • fuoriesce nel corso dell’ anno (nuova causa di esclusione immediata) chi nel 2023 supera i 100.000 euro.
    Si applicherà  l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia dei 100.000 euro.

 

 

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