Esterometro: Cosa è, chi deve presentarlo

Trasmissione Telematica

Cosa è l’ Esterometro

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un nuovo adempimento, l’ Esterometro, con cui devono essere comunicate all’ AdE le operazioni da e verso i soggetti esteri (UE ed Extra UE).

L’ esterometro è stato creato per permettere all’ Agenzia delle Entrate di controllare tutte le operazioni che non transitano per il SdI.

Termini di Invio

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’ operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’ operazione ai fini della liquidazione dell’ IVA.

Dati da Comunicare

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’ operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’ aliquota IVA applicata e l’ imposta ovvero, ove l’ operazione non comporti l’ annotazione dell’ imposta nel documento, la tipologia dell’ operazione.

Le specifiche tecniche sono contenute nel Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (Prot. n. 89757/2018).

Fatture Transfrontaliere Elettroniche

Nell’ ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere venga emessa fattura elettronica (Codice Destinatario “XXXXXXX”) oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’ obbligo di procedere con la trasmissione all’ Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.

Forfettari

La normativa di riferimento non lo specifica espressamente, ma è possibile che tra i soggetti esonerati da tale adempimento vi rientrino i soggetti che operano in regime di vantaggio e forfettario.

E’ possibile ritenere che l’ obbligo non sussista per tutti coloro che sono esonerati dall’ emissione della fattura elettronica (si attende conferma dall’ Amministrazione Finanziaria).

Intrastat

Continua a sussistere l’ obbligo di trasmissione degli elenchi INTRASTAT.

Sanzioni

In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi a tali operazioni è prevista l’ applicazione di una sanzione di 2 euro per ogni fattura (limite massimo di mille euro per trimestre).
E’ prevista la riduzione a metà della sanzione se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza.
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