Il Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio per il 2020 amplia il raggio d’azione del ravvedimento spontaneo.
L’ estensione del ravvedimento deriva dall’ art. 10 bis del Decreto Fiscale che ha abrogato il comma 1-bis:
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Il comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e’ abrogato.[/perfectpullquote]
Sarà possibile fruire del ravvedimento operoso ultrannuale anche per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.
Sistema Sanzionatorio
Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede all’ articolo 13:
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- [perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche’ non effettuati, e’ soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.[/perfectpullquote]
- [perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla meta’.[/perfectpullquote]
- [perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.[/perfectpullquote]
Il Ravvedimento Operoso
Con il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si possono sanare sia gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, sia altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi;
- della sanzione in misura ridotta.
Ravvedimento, Le Sanzioni Ridotte
Oltre l’ anno sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche per i tributi non amministrati dall’ Agenzia delle Entrate inclusi quelli regionali e locali.
Precedentemente l’applicazione delle riduzioni a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo era prevista solo per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
TIPO DI RAVVEDIMENTO |
SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA | LIMITE TEMPORALE |
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SPRINT | 15% | 1/15 di 1/10 per giorno (0,1%) | 14 giorni dalla scadenza |
BREVE | 15% | 1/10 del minimo (1,5%) | Entro 30 giorni dalla data della violazione |
ENTRO 90 GG. | 15% | 1/9 del minimo (1,67%) | Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione |
LUNGO | 30% | 1/8 del minimo (3,75%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
BIENNALE | 30% | 1/7 del minimo (4,29%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore |
ULTRA BIENNALE | 30% | 1/6 del minimo (5%) | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore |
SUCCESSIVO A PVC | 30% | 1/5 del minimo (6%) | Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali |
Preclusioni
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la normativa inibisce il ravvedimento solo in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate la sanzione è ridotta solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
IMU e TASI
Il Decreto Fiscale 2020 di fatto ha esteso i termini per il ravvedimento anche ai tributi locali IMU e TASI.
Sarà quindi possibile ravvedere le due imposte fruendo anche della riduzione della sanzione a:
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.