Bonus Edilizi, Decreto Antifrode

Controlli Edilizia

Decreto Antifrode

Il Governo ha emesso il Decreto n. 157/2021 (Decreto Antifrode, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 269 del 11 novembre 2021) con il quale sono state introdotte nuove misure volte ad intensificare l’attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti per poter fruire della detrazione fiscale del 110% e poter esercitare l’opzione dello sconto in fattura/ cessione del credito, anche con riferimento ai bonus edilizi tradizionali.

In particolare il comma 1 dell’articolo 1 estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Il predetto obbligo del visto di conformità riguarda solo i modelli presentati tramite CAF, professionisti o società di servizi.
L’ obbligo del visto tuttavia non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata ovvero tramite il sostituto d’imposta.

Visto di Conformità anche sui Bonus Tradizionali

Il Decreto Antifrode estende l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sia relativa alle detrazioni fiscali per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero i bonus edilizi o energetici tradizionali. Ossia:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
  • adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
  • recupero/restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
  • installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
  • installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.

Il Visto di Conformità

Il visto di conformità da apporre in questi casi sarà sempre quello previsto ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d visto leggero) e potrà essere apposto da:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • iscritti nel registri dei revisori legali;
  • iscritti, a far data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di Commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio od equipollenti o diploma di ragioneria;
  • CAF dipendenti e CAF imprese.

Chi rilascia il visto di conformità dovrà verificare la presenza delle:

  • asseverazioni e attestazioni richieste per gli interventi;
  • polizza assicurativa sulla responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del D.L. n 34/2020.

A tal fine, il 12 novembre 2021, è’ stato emanato il provvedimento 212528 da parte dell’ Agenzia delle Entrate che ha apportato modifiche al modello di comunicazione delle opzioni.

Congruità

Altra novità riguarda la congruità delle spese.
I tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute dai contribuenti che esercitano l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per tutte le detrazioni fiscali in materia edilizia.
L’attestazione di congruità dovrà fare riferimento non soltanto ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13 lett. a), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimali che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Transizione Ecologica.

Quindi l’attestazione di congruità delle spese sostenute, ai sensi del comma 13-bis, ad oggi è necessaria non solo per gli interventi afferenti il Superbonus ma anche per gli interventi con la detrazione ordinaria (diversa dal 110%) nel caso in cui il contribuente scelga di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Controlli

Viene previsto che l’ Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle misure qualora emergano «profili di rischio», ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

I profili di rischio riguardano:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Altresì gli intermediari bancari e finanziari (banche, Poste, ecc) non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti ove ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione dall’esecuzione delle prestazioni in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Per l’ eventuale recupero degli importi dovuti ovvero per le cessioni di crediti d’imposta (in mancanza dei requisiti) l’Agenzia procederà all’invio di un apposito atto di recupero motivato e  notificato al contribuente.

Contestualmente verranno irrogate le sanzioni e applicati gli interessi e la notifica dovrà essere effettuata entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

 

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