Bonus Facciate 2022
Il Bonus Facciate, art. 1 co. 219 e 220 della Legge n. 160/2019, è stato prorogato per il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).
La Legge di Bilancio ha introdotto delle novità riguardo l’aliquota di detraibilità che ha subito una riduzione del 30%.
Attualmente, quindi, la detrazione fiscale riconosciuta passa dal 90% al 60%.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’attestazione della congruità delle spese.
La Legge di Bilancio ha, infatti, esteso al Bonus Facciate l’ obbligo del visto di conformità e dell’ asseverazione.
Ma vediamo nel dettaglio queste novità …
Chi può beneficiare del Bonus Facciate ?
- Persone fisiche (sono compresi gli esercenti di arti e professioni);
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- Società semplici;
- Associazioni tra professionisti;
- Contribuenti che conseguono reddito di impresa (es. persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per quali Interventi ?
E’ possibile detrarre il 60% delle spese sostenute per interventi:
- di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- è inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Attenzione, gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444/1968) ovvero in zone assimilate in base alla normativa regionale/regolamenti comunali in materia edilizia
Le Zone A e B
Zona A: parti del territorio dello Stato interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integranti per tali caratteristiche degli agglomerati.
Zona B: parti del territorio dello Stato totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A.
Sono esclusi gli interventi realizzati durante la fase di costruzione o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001.
Visto di Conformità e Asseverazione della Congruità
La Legge di Bilancio 2022 ha esteso l’obbligatorietà del:
- visto di conformità;
- attestazione della congruità delle spese.
a tutte le detrazioni fiscali edilizie ordinarie diverse dal Superbonus per le quali è possibile esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta.
Quanto sopra a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. Antifrode ossia dal 12 novembre 2021 (Circolare AE 16E/2021), per chi intende avvalersi del Bonus Facciate mediante l’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito.