Assegno Unico Universale
L’ Assegno Unico Universale è stato introdotto dal D.Lgs. 230/2021.
Entrerà in vigore dal 1° Marzo 2022 e verrà erogato su base mensile direttamente dall’ INPS sull’ IBAN indicato dal richiedente, in contanti presso qualsiasi sportello postale o su carta RdC.
Cesseranno, quindi, da tale data tutte le prestazioni attualmente erogate in busta paga (o pensione) per il nucleo familiare e le relative detrazioni fiscali.
La domanda per l’Assegno Unico Universale è annuale, va presentata entro il 28 febbraio per ricevere l’assegno a partire dal mese di marzo.
- Per le domande presentate entro il 28 febbraio i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022;
- Per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- Per le domande presentate dopo il 30 giugno l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.
La misura del beneficio economico è attribuito in base all’ ISEE e decorre dal 1° marzo di ciascun anno al 28 febbraio dell’anno successivo. Viene garantito in misura minima anche in assenza di ISEE.
La domanda va presentata telematicamente all’INPS (accesso tramite SPID) ovvero da un Patronato o CAF dal 1° gennaio di ogni anno.
Modello ISEE
E’ necessaria la presentazione di una DSU in corso di validità nei modelli Ordinario, Minorenni o Corrente.
L’ ISEE Minorenni è presentato in caso di genitori non coniugati e/o non conviventi.
L’ ISEE Ordinario è richiesto in presenza di genitori coniugati, non coniugati ma conviventi, legalmente separati, genitore deceduto, genitore che non ha riconosciuto il figlio.
È poi possibile presentare successivamente un ISEE Corrente qualora vi siano variazioni reddituali (negli ultimi 12 o 2 mesi) o patrimoniali (alla data del 31/12 dell’anno precedente la DSU).
L’ Assegno Unico Universale è liquidato sulla base dell’ISEE anche se recante omissioni e/o difformità.
Entro la fine dell’anno l’utente è tenuto a regolarizzarla pena il recupero dell’ importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.
Cosa sostituisce l’ Assegno Unico Universale ?
L’ Assegno Unico Universale sostituirà:
- il Premio alla nascita (Bonus mamma domani);
- l’ Assegno di natalità (Bonus bebè);
- gli ANF;
- l’ Assegno al Nucleo richiesto al Comune;
- le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
L’ Assegno Unico Universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Per tutti i dettagli si invita alla lettura della Circolare INPS nr. 23 del 09/02/2022.
Chi sono i Beneficiari ?
L’ Assegno è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
Viene riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età se:
- frequenta un corso di corso di formazione (scolastica, professionale, di laurea);
- svolge un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.000;
- è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro nei servizi pubblici per l’impiego;
- svolge il servizio civile universale;
- per ogni figlio disabile a carico (senza limiti di età).
L’ importo spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. E’ erogato al richiedente ovvero, a richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo e in assenza di accordo spetta al genitore affidatario.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota a loro spettante.
Quali sono i Requisiti ?
Il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano o di altro Stato membro UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno, anche permanente, ovvero cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE a lungo periodo o di un permesso di lavoro per lo svolgimento di un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per più di sei mesi;
- soggetto al pagamento delle imposte sui redditi in Italia;
- residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno sei mesi.
Qual è la Misura dell’ Assegno?
L’ importo dell’assegno varia in base all’età, al numero dei figli e al reddito familiare.
L’ Assegno è corrisposto nella misura di:
- € 175,00 per ogni figlio minorenne.
Si riduce gradualmente fino a € 50 per ISEE superiori a € 15.000.
Per ISEE pari a superiori a € 40.000 sarà pari al minimo ossia € 50,00; - € 85,00 per ogni figlio maggiorenne entro i 21 anni;
Si riduce gradualmente fino a € 25 per ISEE superiori a € 15.000.
Per ISEE pari a superiori a € 40.000 sarà pari al minimo ossia € 25,00.
Maggiorazioni:
- € 85, 00 per ciascun figlio successivo al secondo.
Si riduce gradualmente fino a € 15,00 per ISEE superiori a € 15.000.
Per ISEE pari a superiori a € 40.000 sarà pari al minimo ossia € 15,00. - per i figli con disabilità minorenni è previsa una maggiorazione pari a € 105,00 in caso di non autosufficienza, a € 95,00 in caso di disabilità grave e a € 85 in caso di disabilità media;
- per i figli con disabilità maggiorenni di età fino a 21 anni è previsa una maggiorazione pari a € 80 in caso di disabilità di grado almeno medio;
- per i figli con disabilità maggiorenni a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno pari a € 85 in caso di disabilità di grado almeno medio. Si riduce gradualmente fino a € 25,00 per ISEE superiori a € 15.000;
- € 20,00 per ciascun figlio per le madri di età inferiore ai 21 anni;
- € 30,00 per ciascun figlio per ISEE fino a € 15.000 (con riduzione graduale fino ad annullarsi in base al valore ISEE) nel caso in cui entrambi i genitori lavorino. Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari;
- € 100,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli.
Per i primi tre anni è istituita inoltre un’ulteriore maggiorazione se il valore ISEE del nucleo non supera i 25.000 euro e a condizione dell’ effettiva percezione nel 2021 dell’ANF in presenza di figli minori.
La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” e della “componente fiscale”.
A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’ Assegno Unico Universale. La maggiorazione spetta per intero nell’anno 2022 e in misura parziale nelle annualità successive fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025.
Per tutti i dettagli si invita alla lettura della Circolare INPS nr. 23 del 09/02/2022.