Obblighi Cassa Forense

In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell’iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.

In particolare l’art. 21 comma 8 dispone che “l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense” e quindi l’iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d’affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell’iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.

Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi Forensi.

Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l’iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.

Il comma 9 dell’art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall’ entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.

In attesa dell’emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.

La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell’iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell’iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l’entrata in vigore dell’emanando regolamento.

Il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella seduta del 31 gennaio 2014, ha approvato il regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012.

Nel manifestare soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, che consente di dare una equilibrata risposta alle legittime aspettative della platea degli iscritti agli Albi Forensi, nel pieno rispetto dei termini assegnati dalla legge, si ritiene doveroso precisare che le disposizioni del nuovo regolamento non sono ancora in vigore, in quanto soggette all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 509/94.

Sarà cura della Cassa, ad approvazione ministeriale intervenuta, divulgare, con ogni mezzo disponibile, istruzioni operative a tutti gli iscritti agli Albi Forensi circa i contenuti e le modalità di attuazione della nuova normativa.

Fonte: www.cassaforense.it


Prima chi percepiva un reddito inferiore ai 10.300 euro, corrispondenti a circa 15mila euro di fatturato, non era costretto a farlo. I nuovi iscritti a basso reddito avranno comunque diritto per otto anni a un regime agevolato, che però consentirà loro di vedersi riconosciuti solo sei mesi di anzianità contributiva per ogni anno di contributi versati. Per i primi cinque anni, anche in caso di reddito prossimo allo zero, il minimo da versare sarà di 800-850 euro all’anno, tra contributo soggettivo di base e contributo di maternità. Nei successivi anni, fino all’ottavo, il versamento minimo, che includerà una quota del contributo integrativo, sarà di quasi 1.200 euro. Una volta terminato il periodo agevolato, saranno dovuti alla cassa almeno 3.700 euro all’anno.

Tratto da articolo del:  ilfattoquotidiano.it

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