Ricevute Mediche: Bollo

Il bollo è obbligatorio sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 642/1972).

Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura, ma il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo (risoluzione n. 444/E del 2008).

Entro 15 giorni il cliente può provvedere al pagamento dell’imposta di bollo (articolo 22 del D.P.R. 642/1972) per essere esente da qualsiasi responsabilità. La sanzione, in tal caso, sarà irrogata nei confronti del solo professionista.

La regolarizzazione deve essere effettuata presentando il documento al locale ufficio delle Entrate per provvedere alla sua regolarizzazione con il pagamento della sola imposta.

Spesso l’imposta di bollo viene esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).

L’imposta di bollo può essere, in tal caso, considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, è detraibile. Stesso discorso vale se si è proceduti alla regolarizzazione della ricevuta medica.

Non risulta, al momento, che l’ Agenzia delle Entrate si sia mai espressa nel senso di negare la detrazione delle spese mediche sostenute in quanto la relativa fattura non era in regola con l’imposta di bollo.

Approfondimenti: Risoluzione ADE Nr. 444E del 2008

Ricevute Mediche: Bollo
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