Collaborazioni Familiari – INPS e INAIL

Domande

Collaborazioni Familiari – INPS e INAIL

Con circolare del 15.03.2018, l’INL ha fornito precisazioni in materia di obblighi previdenziali per queste figure, richiamando le precedenti disposizioni del Ministero del Lavoro dettate con documento 10.06.2013, n.10478.

Le precisazioni riguardano le collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale, al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo.

Le indicazioni in questione originano dalle riscontrate difformità nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari, in particolare in relazione alle attività commerciali.

In alcune ipotesi – quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time – è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966.

Le indicazioni sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le precisazioni  contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


APPROFONDISCI: LETTERA CIRCOLARE DEL 15 MARZO 2018

Collaborazioni Familiari – INPS e INAIL
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