Detrazione Spese Sanitarie: Chiarimenti

Spese mediche

Nella circolare 3/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione Irpef prevista per le spese sanitarie. Analizziamo alcune fattispecie.

Spese per prestazioni eseguite da Chiropratici

Già nella Circolare 17/E/2006, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da chiropratici, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tali prestazioni per essere detraibili dovevano essere prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Nonostante la figura del chiropratico non abbia ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento le spese sostenute per tali prestazioni possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che siano eseguite presso idonee strutture debitamente autorizzate e la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia (e che si possieda la prescrizione medica).
La successiva circolare 21/E/2010 ha poi ribadito che in assenza dell’emanazione dei regolamenti attuativi e dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall’art. 2 comma 355 L. 244/2007), sono da considerarsi valide ed applicabili le regole dettate nella citata circolare 17/E/2006.

Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale”.
Pertanto, vengono ammesse in detrazione le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia se:
  • effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
  • correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
Per quanto riguarda invece i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, dato che il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie, “allo stato attuale tali spese non possono essere considerate detraibili.

 Spese per il pedagogista

L’Agenzia delle Entrate, interpellato il Ministero della Salute, ritiene che le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista non siano detraibili.
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