Forfettari e Cessioni Intracomunitarie

operazioni intracomunitarie

Cessioni di Beni

Le cessioni di di beni dei soggetti Forfettari effettuate nei confronti di soggetti IVA appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, poiché sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non è assolta in fattura.

Lettera b) comma 58 Legge di Stabilità 2015: “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:….b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;”.

Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate precisa che, come già avveniva per chi opera in regime di vantaggio (c.d. ex minimi), il soggetto forfettario deve riportare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario l’apposita dicitura per informarlo che l’operazione è soggetta al regime in esame. La dicitura da riportare (oltre quella propria del regime forfettario di cui in premessa) è la seguente:

“Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2-bis D.L. 331/93”

Le cessioni di beni IntraUe effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori IVA UE. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la stessa dicitura.

Nella stessa Circolare si legge che per le cessioni di beni intracomunitarie, non essendo considerate cessioni IntraUe ma cessioni interne, lo stesso contribuente forfettario non è tenuto all’iscrizione VIES né alla compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Sulla fattura occorre, comunque, assolvere l’imposta di bollo da 2 euro se il compenso fatturato è superiore ad euro 77,47 euro.

Prestazioni di Servizi

Ai fini IVA, per le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che opera in regime forfettario nei confronti di soggetti passivi IVA che operano in un altro Paese UE si applicano gli articoli art. 7-ter del DPR n. 633/1972 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

Lettera d) comma 58 Legge di Stabilità 2015 (Cessioni di servizi IntraUe contribuente forfettario): “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:….applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.

Come si legge dalla Circolare n. 10/E/2016 “nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese”.

Ne consegue altresì che il contribuente forfettario deve iscriversi al VIES (ai sensi della Circolare n. 39/E/2011).

Dunque, la prestazione di servizi resa ad altro soggetto passivo IVA UE è considerata operazione intracomunitaria in reverse charge. Sulle fatture in reverse charge non si applica la ritenuta d’acconto (CM n. 7/E del 2008).

Dicitura in fattura:

“Operazione eseguita ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Inversione contabile” (o “Reverse Charge”).

Se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna e quindi può essere anche sufficiente indicare la sola dicitura propria del regime forfettario.

Forfettari e Cessioni Intracomunitarie