Detrazioni, Cessione e Sconto

SuperBonus

Cessione del Credito e Sconto in Fattura

L’ articolo 121 del DL Rilancio (nr. 34/2020) consente ai soggetti che sostengono (nel 2020 e 2021) spese per determinati interventi la possibilità di optare, in luogo della detrazione, alternativamente per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ ultimo recuperato sotto forma di credito d’ imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d’ imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Interventi Interessati

  1. recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, co. 1, lett. a e b del TUIR);
  2. efficienza energetica (art. 14 DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013 e di cui ai co. 1 e 2 dell’ articolo 119);
  3. adozione di misure antisismiche (art. 16, co. da 1-bis a 1-seplies del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013 e di cui al co. 4 dell’ articolo 119);
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, co. 219, della Legge n. 160/2019);
  5. installazione di impianti fotovoltaici (art. 16bis, co. 1, lett. h del TUIR ivi compresi gli interventi di cui ai co. 5 e 6 dell’ articolo 119 del decreto);
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16ter DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013 e di cui al co. 8 dell’ articolo 119).

L’ opzione può essere esercitata a ciascun stato di avanzamento lavori (SAL) o alla fine dei lavori.

Il fornitore che applica lo sconto o il cessionario usufruiscono del credito d’ imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Nella risposta all’ interrogazione parlamentare n. 5-06307/2021 è stato chiarito che l’ opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL) limitatamente agli interventi che fruiscono del SuperBonus 110.
Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie per le quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha facoltà di eseguire la scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Adempimenti SuperBonus

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni, ai fini dell’ esercizio dell’ opzione, il contribuente deve acquisire anche:

  • visto di conformità della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Comunicazione dell’ Opzione

Con il provvedimento 283847 dell’ 8/8/2020 è stato approvato il modello per la comunicazione dell’ opzione, successivamente aggiornato con il Provvedimento 196548/2021 allo scopo di tener conto delle modifiche apportate al Superbonus dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DL n.77/2021.
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’ anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

La comunicazione deve essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità in caso di SuperBonus).

Per i condomini provvede l’ amministratore, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

 

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