CILA SUPERBONUS

Nuova CILA Superbonus

La Nuova CILA per il Superbonus

Il DL Semplificazioni nr. 77/2021 ha apportato (articolo 33) importanti novità modificando il comma 13ter dell’ art. 119 del DL Rilancio. Si tratta di semplificazioni in materia di Superbonus.

Il nuovo comma 13ter dell’ art. 119 del D.L. Rilancio disciplina la detrazione fiscale legata al Superbonus.
Ora gli interventi rientranti nel Superbonus, con l’ eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione dell’ edificio, vengono considerati interventi di manutenzione straordinaria e quindi per l’ autorizzazione di questi ultimi sarà sufficiente la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero la CILA.

L’ ANCI, l’ UPI, la Conferenza delle Regioni e il Dipartimento della funzione pubblica hanno provveduto ad introdurre un modello standardizzato di CILA da utilizzare esclusivamente per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus (reperibile nella nella Gazzetta Ufficiale nr. 201 del 23 agosto 2021).

Tra le novità la possibilità di non allegare elaborati progettuali, basterà una mera descrizione in forma sintetica dell’ intervento da realizzare.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’ immobile oggetto d’ intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’ attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R.  380/2001.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’ art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. Mancata presentazione della CILA;
  2. Interventi realizzati in difformità della CILA;
  3. Assenza dell’ attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. Non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Immobili con abusi edilizi

La deroga all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 comporta la possibilità di fruire del Superbonus e del Sismabonus anche su immobili sui quali sono stati commessi abusi edilizi, purchè non completamente abusivi.

Nel caso in cui la CILA attestasse uno stato dei luoghi difforme rispetto a quello risultante dalla documentazione depositata agli atti del comune, tale difformità appurata dagli uffici non potrà che rappresentare una sorta di vera e propria autodenuncia. L’ amministrazione potrà avviare tutte le azioni civili e penali per contrastare l’ abuso commesso.

 

 

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