Forfettari: sanare l’ omesso obbligo informativo

Forfettari: sanare l’ omesso obbligo informativo

I contribuenti forfettari non assumono le vesti di sostituto d’imposta e quindi non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte.

Il Legislatore per sopperire, al fatto che chi opera in regime forfettario non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (e quindi, sui compensi pagati a terzi non opera alcuna ritenuta), impone un obbligo informativo in dichiarazione.

Sanzioni

La mancata compilazione delle informazioni richieste al Quadro RS si configura come una violazione formale che comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D. Lgs 471/97 come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, con possibilità di ravvedimento.

Sanzione omesso rigo RS371 (Art. 8 comma 1 D. Lgs. 471/1997): Da Euro 250 ad Euro 2.000.

Come sanare l’ omesso obbligo informativo:

  1. presentando un Modello Unico integrativo (entro il 4° anno successivo la presentazione);
  2. versando la sanzione di 250 euro (applicando la riduzione con ravvedimento).

 

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