Il nuovo regime per cassa

Tra le novità di carattere fiscale apportate dalla legge di Bilancio 2017, è nota l’introduzione di un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, il c.d. regime per cassa.
Sulla base del nuovo disposto normativo risulta opportuno chiarire che, a partire dal 1 gennaio 2017, il regime per cassa diventa il regime “naturale” per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere.

La valutazione di convenienza del nuovo regime dovrà essere oggetto di un’attenta analisi.

Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti incagliati.
Dall’altro lato, l’aspetto negativo è legato alle notevoli complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità.

Altro aspetto da non trascurare è l’impatto delle rimanenze iniziali quale componente negativo di reddito. Atteso che nel nuovo regime verrà meno il ruolo delle rimanenze nella determinazione del reddito, il Legislatore ha previsto un’apposita disposizione transitoria secondo la quale, il reddito del primo periodo di imposta in cui si applica il regime per cassa viene diminuito dell’importo delle rimanenze iniziali al medesimo esercizio.

È ben possibile allora che, per le aziende con magazzini significativi (si pensi ai bar oppure alle imprese artigiane), venga a crearsi una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime. Tale perdita diverrebbe soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 8, comma 3, del Tuir, per le imprese in regime di contabilità semplificata, e non potrebbe essere riportata negli esercizi successivi.

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