Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 (Modello Unico/2017) cambiano i termini per l’accertamento in merito alle dichiarazioni fiscali (regolari e/o omesse). In particolare i termini sono allungati.
Restano, invece, fermi i termini con riferimento a periodo d’imposta precedenti.
Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (commi 131 e 132), in caso di regolare presentazione della dichiarazione (nei termini o tardiva), i tempi di accertamento sono passati al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione (sono, quindi, modificati gli art. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972).
Anche per l’omessa dichiarazione sono stati allungati i termini per l’accertamento dal 31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata, al 31 dicembre del 7° anno successivo.
Si ricorda che il legislatore considera “non omessa” bensì tardiva (e quindi regolare) la dichiarazione NON presentata nei termini ordinari ma, comunque, presentata entro i 90 giorni successivi. Quindi, ad esempio con riferimento al Modello Unico/2016, che andava presentato entro il 30/09/2016, si configurerà omessa dichiarazione solo se non si è presentato il Modello “tardivo” entro il 29/12/2016.
In caso di dichiarazione integrativa (a favore e/o a sfavore), i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa e, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Inoltre, la stessa Legge di Stabilità 2016 ha anche abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.