Esterometro, Nuova Periodicità
Con la conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) è stata modificata la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro).
L’ art. 16 al comma 1bis così modifica l’ art. 1, comma 3bis del D.Lgs. 127/2015:
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.[/perfectpullquote]
Cosa è l’ Esterometro
E’ una comunicazione, trasmessa telematicamente all’ Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio.
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario[/perfectpullquote]