L’ Esterometro Diventa Trimestrale

Esterometro

Esterometro, Nuova Periodicità

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) è stata modificata la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro).

L’ art. 16 al comma 1bis così modifica l’ art. 1, comma 3bis del D.Lgs. 127/2015:

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.[/perfectpullquote]

Cosa è l’ Esterometro

E’ una comunicazione, trasmessa telematicamente all’ Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio.

Sono esclusi dall’ adempimento i contribuenti che rientrano nel regime forfettario e nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (Circ. 14E/2019).
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario[/perfectpullquote]
La stessa circolare ricorda che l’ adempimento riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]L’adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.[/perfectpullquote]

 

L’ Esterometro Diventa Trimestrale