Modalità di Tenuta dei Registri IVA
Il collegato alla Legge di bilancio ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti.
La novella è contenuta all’art. 19-octies comma 6 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 che introduce il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/1994.
La deroga stabilisce che la tenuta dei registri IVA mediante sistemi elettronici si considera regolare anche qualora non si sia provveduto alla trascrizione degli stessi su supporti cartacei entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Ciò, tuttavia, purché in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino rispettate le seguenti condizioni:
- i registri IVA siano aggiornati sui supporti elettronici;
- gli stessi possano essere stampati con immediatezza a seguito di richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La semplificazione riguarda esclusivamente i registri delle vendite e degli acquisti.
Pertanto, l’obbligo di stampa entro i termini di legge previsti continua a sussistere per il registro dei corrispettivi, per tutti gli altri registri IVA speciali e per gli altri registri contabili non previsti dalla disciplina IVA.