I Figli a Carico
L’ articolo 12, co. 1, lettera c del TUIR prevede che possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi i genitori (50%) o di un solo genitore (100%), anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero, i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati.
Quanto sopra indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Il Limite Reddituale
A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018, ha elevato da € 2.840,51 a € 4.000 la soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni.
Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade (risposta a Telefisco 2018).
Per i figli che compiranno 25 anni nel periodo di imposta il limite reddituale a cui fare riferimento sarà di € 2.840,51 anche se i 25 anni dovessero essere compiuti il 31/12 dell’anno.
Quali Redditi Considerare
Nel limite di reddito vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera (frontalieri) da parte di soggetti residenti;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva (regime forfettario).
Non devono essere prese in considerazione le seguenti tipologie di reddito:
- redditi esenti ai fini IRPEF (es. borse di studio; pensione di invalidità, ecc.);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte (es. redditi da attività sportiva dilettantistica fino a € 10.000 annui).
Ripartizione della Detrazione tra i Coniugi
La detrazione va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa se c’è accordo tra le parti si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.