Novità Superbonus: Decreto Aiuti Quater

SuperBonus

Il Decreto Legge 176/2022 (Decreto Aiuti Quater), oltre ad introdurre misure urgenti in materia di energia, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina del Superbonus 110.
Allo scopo di ridurre le spese collegate all’ agevolazione è stato, infatti, modificato l’ articolo 119 del D.L. 34/2020.
Vediamo un sunto delle principali modifiche apportate.

Decreto Aiuti Quater e Novità Superbonus

Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari all’ interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione e, la detrazione spetta:

  •  nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • nella misura del 90% per le spese sostenute nell’ anno 2023 (*);
  • nella misura del 70% per le spese sostenute nell’ anno 2024;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute nell’ anno 2025;

(*) La riduzione non si applica se alla data del 25/11/2022 risulti effettuata la comunicazione CILA (ovvero per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici solo se risultano avviate le relative formalità amministrative).

Edifici Unifamiliari al 110 – Tre Mesi in più se ….

Per le persone fisiche che effettuano interventi (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus resterebbe al 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’ intervento complessivo.

Edifici Unifamiliari, Nuove Condizioni dal 2023

Per le persone fisiche che effettuano interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che intendono avviare nuovi interventi, il Superbonus spetterebbe nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute nel corso dell’ anno d’ imposta 2023 in relazione agli interventi avviati a partire dal 1° gennaio di tale anno.

Sarà però necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • L’ unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale (art. 10 comma 3-bis del TUIR);
  • Reddito non superiore a 15.000 euro (determinato secondo il nuovo comma 8bis-1 dell’ articolo 119 D.L. 34/2020);
  • Essere proprietario dell’ immobile su cui eseguono i lavori (o titolare di un diritto reale di godimento).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

((8-bis.1….. il reddito di riferimento e’ calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.))

Nel calcolo del denominatore il numero di parti sarà uguale alla somma delle parti dei singoli soggetti (secondo la Tabella 1-bis).

Contribuente = 1
Coniuge, Legato da unione civile, Convivente = 1
1 Familiare (art. 12 TUIR) = 0,5
2 Familiari (art. 12 TUIR) = 1
3 Familiari o più (art. 12 TUIR) = 2

ESEMPIO NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UN SOLO SOGGETTO

Reddito da lavoro dipendente pari a 17.000 euro >> Requisito articolo 8Bis.1 non soddisfatto – NON PUO’ ACCEDERE AL BENEFICIO.

17.000/1 = 17.000 > 15.000

Proprietà dell’ Immobile

Per effetto della modifica della lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 verrebbe stabilito che il superbonus possa competere per gli interventi eseguiti “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, salvo quanto previsto al comma 10”.

In conseguenza delle modifiche normative citate quindi le persone fisiche che intendano eseguire degli interventi superbonus su singole unità facenti parte di un edificio condominiale devono avere la qualifica di proprietario dell’ immobile oggetto degli interventi ovvero di titolare di un diritto di godimento.
I detentori degli immobili risultano quindi definitivamente esclusi dal novero dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione.
Tale limitazione, tuttavia, non riguarderebbe gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b), per i quali la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Comuni Colpiti da Eventi Sismici

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, si conferma la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

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