Opzione nel Regime per Cassa

Contabilità

Opzione nel Regime per Cassa

Il regime per cassa rappresenta il regime naturale delle imprese minori, tuttavia, i soggetti che rientrano anche nei parametri per applicare il regime forfettario, per accedere al nuovo regime, devono esprimere una specifica opzione.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare AdE 11/E.

Il regime per cassa trova applicazione dal 2017 per le imprese ammesse, per tale annualità, alla contabilità semplificata.

Qualora l’impresa soddisfi sia il requisito soggettivo sia il requisito dimensionale legato ai ricavi, il regime per cassa rappresenta il regime naturale. Ciò significa che l’ingresso non è subordinato ad alcuna opzione.

La circolare precisa che possono accedere al regime per cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfettario.

Tuttavia, queste imprese, che possiedono i requisiti per accedere a entrambi i regimi, al fine di adottare il regime per cassa, devono esprimere una specifica opzione:

  • assumendo un comportamento concludente in tal senso e
  • comunicando la scelta nella dichiarazione Iva

Dubbi applicativi potrebbero sorgere relativamente all’anno di apertura dell’attività.
Infatti, in questa circostanza il regime per cassa rappresenta il regime naturale, adottabile senza opzione, solo laddove il contribuente non rispetti le condizioni per applicare il forfettario.

La circolare fornisce poi alcune importanti indicazioni in ordine alle opzioni espresse precedentemente all’entrate in vigore del nuovo regime per cassa sulla scorta del principio contenuto nell’articolo 1 del D.P.R. 442/1997, secondo cui è consentita, in deroga al vincolo triennale,la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative

Infine, interessanti precisazioni riguardano anche l’opzione – vincolante per almeno un triennio – per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e pagamenti.

La scelta in tal senso può essere fatta valere da tutti i soggetti Iva.
Rimangono esclusi dalla facoltà solo i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva (ad esempio i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia).

In caso di opzione per l’utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sui redditi opera una presunzione assoluta in base alla quale:

  • i costi sostenuti si considerano pagati – e quindi deducibili – al momento della registrazione del documento contabile (anche dopo due anni dall’operazione), non rilevando l’effettivo esborso finanziario;
  • i ricavi si considerano incassati al momento della registrazione delle fatture, non rilevando il periodo di liquidazione periodica in cui va computata l’Iva a debito. Ciò significa che il ricavo di una fattura di vendita emessa il 30 dicembre 2017 e registrata il 3 gennaio 2018 va tassato nel 2018.

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