I Depositi IVA

I Depositi IVA

Sono magazzini fisici situati nel territorio dello Stato dove stazionano merci provenienti dall’UE o da Paesi Extra UE, anche al fine di sottoporle a lavorazioni, fino al momento in cui le stesse merci non sono prelevate dall’acquirente finale.
L’introduzione dei beni deve sempre avvenire materialmente e fisicamente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.
Da un punto di vista strettamente fiscale i depositi Iva consentono di beneficiare di una disciplina Iva agevolata, ovvero lo slittamento del pagamento dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni (prelevamento fisico dei beni stessi dal Deposito Iva).
Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui la merce sia stoccata in luoghi limitrofi al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni.

Novità introdotte in materia di Depositi Iva

Gli interventi normativi di particolare rilievo sono quelli contenuti nel D.L. n. 193/2016 del 22.10.2016, convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 01.12.2016 nonché dal successivo Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 23.02.2017, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17.03.2017.

Le novità riguardano in particolare modo:

  • il nuovo modello di dichiarazione d’intenti utilizzabile dal 01.03.2017;
  • le nuove modalità di estrazione dei beni dal Deposito Iva che sono entrate in vigore il prossimo 01.04.2017 portano con se nuove modalità operative in materia di applicabilità dell’Iva con conseguente nuova documentazione da utilizzare in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 4 del Decreto Mef del 23.02.2017 al fine di non produrre la garanzia, nonché i nuovi modelli per la produzione della garanzia attraverso depositi di Titolo di Stato o Titoli similari purché garantiti dallo Stato o in fideiussioni assicurative o bancarie.
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