Ravvedimento Operoso

Il più immediato ed importante strumento deflattivo del contenzioso tributario, nel caso in cui il contribuente abbia omesso il versamento di un tributo o lo abbia versato in maniera insufficiente, è rappresentato dal “ravvedimento operoso” (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Applicare il ravvedimento operoso, significa:

  1. versare spontaneamente il tributo omesso;
  2. versare la dovuta sanzione (applicando la riduzione sanzionatoria alla sanzione piena prevista per la violazione commessa);
  3. versare gli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo.

Oltre a versare il tributo omesso, oltre a dover applicare la dovuta sanzione (ridotta), il contribuente che ha commesso la violazione dovrà versare anche gli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo.

In merito all’ambio di applicazione, il ravvedimento operoso per l’omesso/insufficiente versamento, è utilizzabile:

  • sia per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette ed indirette);
  • sia per quelli gestiti in ambito locale (come ad esempio IMU e TASI).

 

Ravvedimento Operoso
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